lunedì 29 aprile 2013

TIROCINI FORMATIVI: DESTINATARI E FINANZIAMENTI


 La Regione Lazio, ha emesso un bando che concede contributi a fondo perduto proprio per le imprese che vogliano usufruire di tirocinanti per sei mesi complessivi.
I benefici per le imprese: avere la possibilità di poter formare del personale da poter inserire nella propria struttura aziendale.
I benefici per il tirocinante: avere la possibilità di acquisire una esperienza pratica nel mondo del lavoro, confrontandosi con le problematiche giornaliere tipiche di un’azienda.
L’Avviso si inserisce nel più ampio quadro delle finalità e degli strumenti di politica attiva definiti nell’ambito del POR Lazio FSE 2007 – 2013, con particolare riferimento all’interno degli obiettivi prioritari definiti all’Asse I Occupabilità (obiettivo specifico e)) e Asse III Inclusione Sociale (obiettivo specifico g)) del Fondo Sociale Europeo. Le azioni previste sono rivolte ai lavoratori inoccupati o disoccupati, espulsi o a rischio di espulsione dal settore produttivo e dal mercato del lavoro e sono indirizzate a obiettivi di tirocini formativi professionalizzanti, come definiti dalla norma vigente, al fine di essere impiegati o re-impiegati nel mercato del lavoro.

Destinatari

Sono destinatari delle azioni previste dall’Avviso i soggetti residenti da almeno 6 mesi nel territorio della Regione Lazio. Il tirocinio formativo professionalizzante dovrà prevedere il coinvolgimento di:
  1. neodiplomati e neo-laureati;
  2. lavoratori “svantaggiati” ai sensi dell’articolo 2 del Reg (CE) 800/2008; in questo Avviso le categorie di svantaggio ammissibili sono:
    1. disoccupato da almeno sei mesi;
    2. disoccupato che non possiede un diploma di scuola media superiore professionale (ISCED 3);
    3. disoccupato che ha superato i 50 anni di età;
    4. disoccupato che vive solo con una o più persone a carico;
    5. disoccupato disabile riconosciuto disabile ai sensi della legge 68/99.
  3. lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, ammessi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIG) ai sensi della legislazione ordinaria e straordinaria o lavoratori subordinati a tempo indeterminato iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/91 e della legge 236/93.

Definizioni

Ai fini del presente Avviso si intende per:
  1. “inoccupati” coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, sono alla ricerca di un’occupazione ed abbiano conseguito lo status di disoccupazione (Rif. D.Lgs. 181/2000, art. 2 e art. 3 e s.m.i.);
  2. “disoccupati” coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione ed abbiano conseguito lo status di disoccupazione (Rif. D.Lgs. 181/2000, art. 2 e art. 3 e s.m.i.);
  3. “lavoratori percettori”, lavoratori ammessi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni o di mobilità, derivante dalla legislazione ordinaria o in deroga;
  4. “centri per l’impiego” le strutture previste dall’articolo 29 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro).

Azioni finanziabili

L'Avviso promuove la seguente attività: tirocini formativi professionalizzanti per un massimo di sei mesi al fine dell’impiego, re-impiego nel mercato del lavoro.
È possibile attivare un solo percorso di tirocinio formativo professionalizzante in favore di ciascun destinatario . Per ciascun percorso di tirocinio attivato devono essere rispettate le seguenti condizioni:
  • il tirocinio deve essere realizzato in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento in materia;
  • le attività di tirocinio non potranno durare più di 6 mesi;

Durata del tirocinio

6 mesi per 30 ore settimanali (massimo 36 ore).

Retribuzione

Il contributo massimo previsto è pari ad euro 600,00 al mese (euro 300,00 per i percettori di indennità); per il numero dei tirocinanti si applica la normativa vigente.

Imprese che possono stipularlo

I datori di lavoro possono ospitare i tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, sulla base di apposita convenzione con il soggetto promotore e nei limiti sotto indicati:
  • Fino a 5 dipendenti = 1 tirocinante
  • Tra 16 e 19 dipendenti = 2 tirocinanti contemporaneamente
  • Più di 20 dipendenti = fino al 10% del numero complessivo dei dipendenti.
E' obbligatorio per l'azienda:
  • aprire una posizione INAIL e stipulare una assicurazione RCT (nei casi previsti dalla legge DM142/98 art.3 comma 2).
  • Favorire l'esperienza dei tirocinanti nell'azienda mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione, nonché la visualizzazione dei processi lavorativi.
  • Designare il responsabile aziendale incaricato di seguire il tirocinante.
Il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento per volontà di ciascuna delle parti.
Alla fine o durante lo svolgimento del tirocinio, il datore può assumere il tirocinante utilizzando tutte le forme esistenti di agevolazioni contrattuali.

FONTE: FORMERSRL

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